
Lo scrive l’avvocato del Foro di Nocera Inferiore Marco Cucurachi.
Una sentenza confermativa di altra dello stesso tenore e dello stesso Tribunale che, per primo, ha aperto la strada all’affermazione di un principio di diritto che sosteniamo da tempo e per il quale combattiamo sia davanti alla Giurisdizione Ordinaria che davanti alla Giurisdizione Tributaria : Gli atti provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificati e notificati ai contribuenti sono INESISTENTI ( per cui la ricezione nella casella di posta elettronica non sana il vizio ) e non nulli. La certificazione dell’indirizzo (INIPEC,IPA, REGINDE) vale anche per il “NOTIFICANTE“ ( nella fattispecie Agenzia delle Entrate Riscossione ) e non solo per il notificato.