Termosifoni, multe fino a 2.500€: cosa cambia nel 2027

Una scadenza importante si avvicina per chi vive in un condominio con riscaldamento centralizzato. Dal 1° gennaio 2027 entrerà in una nuova fase l’applicazione delle regole sulla telelettura dei consumi energetici, con possibili interventi sui contabilizzatori installati sui termosifoni.

La novità riguarda soprattutto i dispositivi più vecchi, che non consentono di rilevare i consumi a distanza. Ma c’è un particolare che molti proprietari potrebbero non conoscere: non è affatto certo che tutti debbano sostituire i contabilizzatori già installati.

Sulla portata dell’obbligo esistono infatti interpretazioni differenti, mentre le sanzioni fino a 2.500 euro previste dalla normativa non devono essere confuse con una multa automatica per ogni apparecchio privo di telelettura.

Vediamo cosa stabilisce la legge, chi è interessato e quali controlli conviene effettuare prima della scadenza.

 

Contabilizzatori termosifoni 2027: cosa prevede la legge

La questione dei contabilizzatori termosifoni 2027 nasce dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 73/2020 al Decreto Legislativo 102/2014, che disciplina diversi aspetti dell’efficienza energetica.

L’articolo 9, comma 5-bis, stabilisce che i dispositivi di misurazione e contabilizzazione del calore installati dopo il 25 ottobre 2020 debbano essere leggibili da remoto.

La stessa disposizione individua nel 1° gennaio 2027 la scadenza per dotare i sistemi interessati di dispositivi che consentano la lettura a distanza.

La normativa fa comunque salve le condizioni di fattibilità tecnica e di efficienza in termini di costi.

È proprio l’applicazione di queste disposizioni agli apparecchi più vecchi a sollevare alcuni dubbi interpretativi.

 

Cos’è la telelettura e perché diventa importante

Nei condomini con riscaldamento centralizzato, i consumi possono essere rilevati attraverso contatori individuali oppure mediante ripartitori installati sui radiatori.

Questi ultimi sono piccoli dispositivi elettronici che registrano dati utilizzati per ripartire i consumi di riscaldamento tra le diverse unità immobiliari.

La telelettura permette di acquisire tali informazioni a distanza, senza dover entrare periodicamente negli appartamenti.

Il sistema può rendere più semplice la raccolta dei dati, migliorare la trasparenza dei consumi e consentire agli utenti di individuare eventuali anomalie.

È importante distinguere il ripartitore dalla valvola termostatica: il primo contribuisce alla contabilizzazione del calore, mentre la seconda regola l’afflusso di acqua calda nel radiatore.

 

Chi deve sostituire il contabilizzatore entro il 2027

La prima verifica riguarda la data di installazione e le caratteristiche tecniche degli apparecchi.

I dispositivi installati dopo il 25 ottobre 2020 dovevano già rispettare il requisito della lettura da remoto, nei casi previsti dalla legge.

Per quelli installati precedentemente, la situazione richiede maggiore attenzione.

Se un apparecchio è già compatibile con la telelettura, non occorre sostituirlo soltanto perché è vecchio.

Se invece non è compatibile, potrebbe essere necessario un aggiornamento oppure la sostituzione, secondo l’interpretazione normativa applicabile e le condizioni tecniche ed economiche dell’intervento.

Non è quindi corretto affermare che dal 2027 tutti i condomini dovranno acquistare nuovi contabilizzatori.

 

Il dubbio sui vecchi dispositivi: le posizioni di ANACI e Confedilizia

Questo è il punto più delicato dell’intera vicenda.

ANACI, l’associazione degli amministratori condominiali, interpreta la scadenza del 1° gennaio 2027 come un termine entro il quale i sistemi di contabilizzazione interessati devono essere resi leggibili a distanza.

Per questo invita gli amministratori a verificare gli impianti e a programmare gli eventuali adeguamenti.

Confedilizia, invece, ha espresso una posizione differente.

Secondo l’interpretazione sostenuta dall’associazione dei proprietari immobiliari, non sarebbe sufficientemente chiaro che l’obbligo di telelettura debba essere esteso indistintamente anche ai dispositivi installati prima del 25 ottobre 2020.

Il problema nasce dalla formulazione della disposizione e dal suo rapporto con il termine transitorio del 2027.

La scadenza è prevista dalla legge, ma l’estensione generalizzata dell’obbligo ai dispositivi precedenti al 2020 rimane un punto controverso.

Alla data del 2 novembre 2026, le fonti esaminate non consentono di considerare definitivamente risolto questo contrasto interpretativo.

Per i condomini interessati è quindi opportuno richiedere una valutazione tecnica e normativa documentata, evitando sia di ignorare la scadenza sia di effettuare sostituzioni indiscriminate.

 

Riscaldamento autonomo: chi non è interessato

L’obbligo riguarda principalmente gli impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, oltre ai sistemi collegati alle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Chi possiede una normale caldaia autonoma e non utilizza servizi centralizzati di questo tipo generalmente non rientra nell’obbligo relativo ai ripartitori condominiali.

Occorre però valutare la situazione concreta dell’edificio.

Un appartamento potrebbe avere il riscaldamento autonomo ma utilizzare, ad esempio, un servizio centralizzato per l’acqua calda sanitaria.

In questo caso potrebbero essere applicabili specifiche disposizioni sulla contabilizzazione di quel servizio.

La scadenza non riguarda invece i comuni contatori domestici dell’energia elettrica e del gas, che seguono regole differenti.

 

Multe da 500 a 2.500 euro: cosa rischiano i proprietari

Il tema delle sanzioni è quello che sta suscitando maggiore preoccupazione.

L’articolo 16 del Decreto Legislativo 102/2014 prevede sanzioni amministrative comprese tra 500 e 2.500 euro per determinate violazioni degli obblighi di misurazione e contabilizzazione energetica.

Tra queste figurano, nei casi previsti dalla legge, la mancata installazione dei dispositivi obbligatori di contabilizzazione individuale e l’inosservanza delle regole sulla ripartizione delle spese.

La normativa contempla inoltre una procedura di diffida per alcune violazioni, con un termine di 45 giorni per regolarizzare la situazione.

Bisogna però distinguere gli obblighi già consolidati di contabilizzazione dalla nuova scadenza relativa alla telelettura.

Non è corretto sostenere che dal 1° gennaio 2027 ogni proprietario con un vecchio contabilizzatore riceverà automaticamente una multa di 2.500 euro.

La possibilità di applicare una sanzione dipende dalla specifica violazione, dal soggetto responsabile e dall’interpretazione delle disposizioni pertinenti.

Anche su questo punto è quindi necessario evitare conclusioni generalizzate.

 

Quanto costa cambiare i contabilizzatori dei termosifoni

Il costo di un eventuale intervento dipende dal modello installato, dal numero di radiatori presenti e dalla tecnologia di telelettura scelta.

Secondo alcune stime di settore riportate dalla stampa, un nuovo ripartitore teleleggibile può costare indicativamente tra 70 e 90 euro, ai quali possono aggiungersi spese di installazione e configurazione.

In determinate situazioni, il costo complessivo potrebbe arrivare a circa 120-190 euro per radiatore.

Si tratta tuttavia di valori orientativi, non di tariffe stabilite dalla legge.

Inoltre, alcuni dispositivi possono essere già compatibili oppure richiedere soltanto interventi limitati.

Prima di approvare una spesa, è quindi opportuno ottenere un preventivo dettagliato che distingua apparecchi, installazione, eventuali centraline e costi di gestione.

 

Chi paga la sostituzione: proprietario o inquilino?

Quando l’intervento riguarda un immobile in locazione, bisogna distinguere le spese di installazione e adeguamento da quelle ordinarie di esercizio dell’impianto.

Le spese straordinarie legate all’adeguamento degli impianti sono generalmente attribuite al proprietario, mentre quelle ordinarie di funzionamento e gestione possono essere a carico dell’inquilino secondo la disciplina applicabile.

La ripartizione concreta dipende dalla natura della spesa, dal contratto di locazione e dalle regole vigenti.

Prima di procedere è quindi consigliabile chiarire come verranno classificati i costi.

 

Cosa deve fare l’amministratore di condominio

L’amministratore svolge un ruolo centrale nella verifica della conformità dell’impianto.

Il primo passo consiste nel raccogliere la documentazione relativa ai dispositivi già installati.

Successivamente, con l’assistenza del manutentore o di un tecnico qualificato, sarà necessario stabilire se i contabilizzatori siano leggibili da remoto.

Se emergono problemi di compatibilità, occorrerà valutare le soluzioni disponibili, i costi e le condizioni di applicazione della normativa.

Per gli interventi che richiedono decisioni condominiali, la questione dovrà essere sottoposta all’assemblea secondo le regole previste.

Considerato il contrasto interpretativo relativo ai dispositivi precedenti al 2020, è opportuno che le valutazioni siano documentate e non si basino esclusivamente su comunicazioni commerciali.

 

Come capire se il proprio termosifone è già a norma

Per il singolo condomino non è sempre possibile riconoscere a vista un ripartitore compatibile con la telelettura.

Due dispositivi esteticamente simili possono utilizzare tecnologie differenti.

Per questo motivo, invece di sostituire autonomamente gli apparecchi, è preferibile chiedere all’amministratore tre informazioni precise: il modello installato, la data di posa e la presenza della funzione di lettura da remoto.

Se la documentazione non è disponibile, un tecnico potrà verificare le caratteristiche del sistema.

È inoltre importante accertare che la telelettura sia effettivamente utilizzabile nell’impianto condominiale e non soltanto prevista tra le funzioni teoriche dell’apparecchio.

 

Telelettura e risparmio energetico: quali vantaggi reali

La contabilizzazione individuale nasce con l’obiettivo di rendere più equa la ripartizione delle spese e favorire un uso consapevole del riscaldamento.

Disporre di dati più frequenti può aiutare a comprendere meglio le proprie abitudini e a individuare consumi anomali.

La telelettura può inoltre semplificare le operazioni di rilevazione, evitando in molti casi l’accesso fisico agli appartamenti.

Questo non significa, però, che installare un nuovo ripartitore faccia automaticamente diminuire la bolletta.

Il risparmio effettivo dipende dall’efficienza dell’edificio, dalla regolazione dell’impianto, dalle temperature impostate e dalle abitudini di utilizzo.

 

Contabilizzatori termosifoni 2027: cosa conviene fare subito

La scadenza del 1° gennaio 2027 merita attenzione, soprattutto nei condomini dotati di apparecchi installati prima del 25 ottobre 2020.

Tuttavia, la situazione è meno semplice di quanto possa sembrare leggendo soltanto i titoli sulle multe.

La legge prevede il passaggio alla telelettura, ma rimangono questioni interpretative sull’applicazione ai dispositivi più vecchi e sulla conseguente disciplina sanzionatoria.

La scelta più prudente non è sostituire immediatamente tutti gli apparecchi, né ignorare completamente il problema.

È invece necessario verificare la documentazione dell’impianto, richiedere una valutazione tecnica e chiarire con l’amministratore quali interventi siano effettivamente necessari.

Solo dopo questi controlli sarà possibile capire se il condominio deve affrontare una spesa e quali obblighi risultino concretamente applicabili.