DANNI PRODOTTI DALL’ESTETISTA ED OBBLIGO DI RISARCIMENTO

estetistaLe donne, ma anche gli uomini, del Terzo Millennio, sono sempre più attenti al loro aspetto esteriore e, nel nome di un apparire sempre più accurato, sono disponibili a sottoporsi ad ogni genere di trattamento estetico, per quanto fastidioso o doloroso possa essere.

Ma non sempre le cose vanno nel verso giusto e può capitare che, per errore o per fatalità, quelle che dovrebbero essere azioni tese a migliorare l’aspetto dei clienti, diventino per gli operatori del settore, fonte di problemi e di lamentele.

Della questione si è spesso interessata la magistratura e ricca è la giurisprudenza sulla materia. Oggi prendiamo spunto da una sentenza, la n.48/2015, in cui la Corte d’Appello dell’Aquila ha sancito che, qualora dai trattamenti estetici, parimenti ai chirurgici, derivino danni all’utente, il soggetto giuridico che gestisce il Centro è obbligato a rispondere delle conseguenze, anche se la lesione è attribuibile alla colpa di un dipendente.

Nel fatto specifico un minorenne, dopo essersi sottoposto ad un intervento in un centro estetico, si era fatto visitare da un dermatologo che aveva refertato un’acne nodulo cistica, derivante dalla errata attuazione della pulizia del viso.

Riportati detti danni ai dettami dell’art.2222 del Codice Civile, che riconosce la responsabilità del soggetto che ha stipulato un contratto d’opera, per i danni procurati nell’attuazione. Riconosciuta anche una responsabilità extracontrattuale ex art.2043 Codice Civile, che sanziona la punibilità di chiunque cagioni un ingiusto danno, in relazione al diritto alla salute.

Alla luce, quindi, della normativa vigente e della numerosa giurisprudenza costante, configurata la piena responsabilità del titolare del centro estetico, sottoscrittore del contratto d’opera, condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 40.000.

La bellezza ha le sue gioie, ma anche i suoi dolori.