TARI 2023, COME CALCOLARLA E COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA?

tassa rifiuti TARI, la tassa sui rifiuti introdotta nel 2014 dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità) è tra le tasse che gravano sugli immobili una di quelle che suscita più dubbi.

CHE COS’E’ LA TARI?

La TARI è la tassa sui rifiuti che deve essere versata da tutti i proprietari o utilizzatori di immobili, locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti produttrici di rifiuti urbani, anche qualora si tratti di prime case. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Dal 2014, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che a sua volta – solo per il 2013, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

CHI PAGA LA TARI?
In caso di immobile dato in affitto, a pagare la TARI dovrebbe essere:

  • l’inquilino, se il contratto prevede una locazione superiore ai 6 mesi;
  • il proprietario se il contratto prevede un periodo di affitto inferiore ai sei mesi.

Utilizzatori e proprietari di locali e aree scoperte produttrici di rifiuti urbani adibiti a qualsiasi uso, domestico e non, sono tenuti a presentate la denuncia TARI entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziata la detenzione dell’immobile.

COME SI CALCOLA?
Il calcolo delle tariffe TARI tiene conto di superfici e quantità di rifiuti prodotti o qualità di rifiuti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologia delle utenze (domestiche e non domestiche) e al costo del servizio sui rifiuti.

Ogni Comune determina la propria tariffa TARI con delibera del Consiglio basata dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, predisposto dal gestore del servizio. I regolamenti comunali che disciplinano la TARI devono sempre rispettare il principio di proporzionalità, evitando di imporre importi elevati ai cittadini non residenti e non legati alla produzione di rifiuti.

QUANDO SI PAGA QUELLA DEL 2023?
Nella maggior parte dei Comuni la scadenza della TARI viene ripartita in tre tranche, con le seguenti scadenze:

– 1° acconto tra aprile e giugno;
– 2° acconto verso luglio/agosto;
– saldo entro la fine dell’anno, solitamente a ottobre o novembre.

Il Comune ha, inoltre, facoltà di introdurre con proprio regolamento:

esenzioni e riduzioni in favore delle specifiche fattispecie individuate dalla legge, che, in quanto connesse a una minore attitudine a produrre rifiuti danno luogo ad un minor gettito da inserire tra i costi del piano finanziario [art. 1, comma 659, della legge n. 147 del 2013]; tali fattispecie sono:
– abitazioni con unico occupante;
– abitazioni e locali per uso stagionale;
– abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
– fabbricati rurali ad uso abitativo;
– attività di prevenzione nella produzione di rifiuti (in particolare: utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico), commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
esenzioni e riduzioni in favore delle ulteriori fattispecie ritenute dall’ente locale meritevoli di tutela, a prescindere da una minore produttività di rifiuti delle utenze; in tali ipotesi, il Comune deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e diverse, quindi, dai proventi del tributo [art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013];
uno sconto per i contribuenti con ISEE basso, il cosiddetto Bonus TARI, applicabile in caso di:
– ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
– famiglie numerose con un ISEE non superiore a 20.000 euro;
– beneficiari del Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.

Le riduzioni obbligatorie previste dalla legge sono:

riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinate dal Comune con proprio regolamento [art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013];
riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti/effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento/interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: la TARI è dovuta nella misura massima del 20% [art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013];
riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta: la TARI è dovuta nella misura massima del 40%, secondo quanto stabilito dal comune che può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita [art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013].