Le temperature straordinariamente elevate, che rendono impossibile svolgere alcune fasi di lavoro in luoghi non protetti dal sole o che richiedano l’uso di materiali o processi sensibili all’elevato calore, possono permettere di accedere alla cassa integrazione ordinaria, secondo quanto stabilito dall’INPS dal 2017, come evidenziato in un decalogo dell’INAIL riguardante il lavoro in condizioni di alta temperatura. Si considerano anche le “temperature percepite”, che possono essere ricavate dai bollettini meteorologici, qualora superino la temperatura effettiva. In questi casi, si può beneficiare della cassa integrazione quando le temperature percepite superano i 35°C, anche se la temperatura reale è inferiore.
A titolo di esempio, vengono menzionati lavori come la posa del manto stradale, la ristrutturazione delle facciate e dei tetti degli edifici, le lavorazioni all’aperto che richiedono abbigliamento protettivo e tutte le attività svolte in luoghi non protetti dal sole o che comportano l’uso di materiali o processi sensibili al forte calore. Nella richiesta di cassa integrazione, l’azienda interessata deve solo indicare i giorni di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavoro svolto in tali giornate, senza necessità di attestare la temperatura o produrre bollettini meteorologici.
L’INPS concede la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza aziendale dispone la sospensione delle lavorazioni a causa di rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.