Vendita seconda casa con Superbonus: tasse e plusvalenza

Quando si decide di vendere una seconda casa inserita in un condominio oggetto di lavori agevolati dal Superbonus, è fondamentale conoscere le implicazioni fiscali, in particolare la tassazione sulla plusvalenza. La normativa, come stabilito dalla legge di Bilancio 2024, prevede infatti l’applicazione di una tassa del 26% sulla plusvalenza realizzata in caso di cessione dell’immobile entro dieci anni dalla fine dei lavori.

La plusvalenza rappresenta la differenza tra il prezzo di acquisto dell’immobile e il prezzo di vendita, e si applica anche nel caso in cui i lavori del Superbonus abbiano riguardato solo le parti comuni del condominio e non direttamente l’unità immobiliare venduta. Questo significa che, anche se il proprietario non ha beneficiato direttamente degli interventi agevolati e, magari, ha votato contro in assemblea, la tassazione rimane comunque obbligatoria.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la verifica della sussistenza del presupposto impositivo non è necessario che i lavori abbiano interessato l’appartamento oggetto di vendita, ma basta che abbiano riguardato le parti comuni dell’edificio. Inoltre, la tassazione si applica indipendentemente dal fatto che l’immobile sia stato oggetto di interventi “trainati” o che i lavori siano stati effettuati da altri soggetti aventi diritto alla detrazione, come familiari conviventi o conduttori.

Vendere una seconda casa in un condominio con lavori di Superbonus può comportare l’applicazione della tassa sulla plusvalenza, anche se l’immobile non è stato direttamente interessato dagli interventi. È quindi importante valutare attentamente tutte le implicazioni fiscali prima di procedere con la vendita.